L’art. 20 della citata legge stabilisce che a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
Il caso arrivato al nostro studio legale. In corso di un’esecuzione immobiliare promossa da un Istituto di Credito nei confronti di due imprenditori a me rivoltisi per tentare di contrastare l’azione esecutiva che aveva ormai raggiunto un punto avanzato – quale la fissazione della quinta asta di vendita della casa ‚Äì ho presentato un’istanza urgente volta all’ottenimento dell’articolo 20, al fine di ottenere una sospensione dell’esecuzione: per la prima volta per Parma è stato accolto!
La storia ci racconta che i miei clienti, dopo anni di pagamento di rate di un mutuo ipotecario, si erano sentiti schiacciati da una pressione patrimoniale della Banca che li invitava a pagare somme dalla stessa ritenute dovute, in un contesto di difficoltà estrema degli stessi e di impossibilità materiale di proseguire i pagamenti del mutuo.
Ormai stremati psicologicamente e economicamente, e non pi√π in grado di ottemperare alle continue richieste della Banca, i Signori si rivolgevano a Federitalia, una associazione antiusura con sede primaria a Parma volta ad informare e tutelare soggetti che rappresentano problemi di difficoltà riconducibili a mutui o altri contratti bancari, che, peritati da professionisti indicati dall’associazione, risultano evidenziare usura.
Ora, nel caso che ci occupa, i Signori forti della perizia di Federitalia in loro possesso hanno sporto denuncia penale contro l’Istituto di Credito per usura; contestualmente hanno presentato richiesta di articolo 20 e richiesta di accesso al fondo antiusura.
Decidevano quindi di rivolgersi al mio Studio in quanto essendo la loro casa alla quinta asta, richiedevano un intervento legale volto a bloccare la vendita dell’ immobile.
Il sottoscritto legale presentava quindi opposizione all’esecuzione e, sul rigetto della stessa per carenza di parere favorevole del PM , presentava istanza urgente al PM per ottenere in l’applicazione dell’articolo 20.
In via innovativa per il Tribunale di Parma, ove si rappresenta il primo provvedimento in materia, il PM designato ha ritenuto di concedere l’articolo 20, ampiamente motivandone la ratio. In particolare, il Magistrato acclara che non certo tutti i casi di denuncia penale per usura e successive richieste dell’art. 20 e accesso al fondo, possono portare a detto provvedimento di sospensione dell’esecuzione.
Inoltre, il PM fa rilevare con attenzione e scrupolo giuridico che la legge, richiede un parere del PM per il provvedimento di sospensione.
Il PM ha ritenuto che nel caso di specie che, seppur in ambito prognostico, la situazione dei denuncianti era tale da fare ritenere fondato e il provvedimento invocato; inoltre, anche la somma versata dai denuncianti alla banca era tale da fare ritenere possibile che l’ usura lamentata potesse esistere realmente e che la fattispecie meritasse comunque attenzione. Da cui un favorevole parere alla sospensione che veniva all’uopo reso dal PM!
L’ asta n. 5 veniva quindi sospesa. A questa difesa spetta ora un compito altrettanto importante: tutelare i clienti in questo termine dei 300 giorni, per definire le posizioni “debitorie” nei termini che parranno congrui al caso, verificando sempre con ambiti peritali e risultanze tecniche i reali rapporti di dare e avere fra i clienti e la Banca per poi definire la procedura in modo rispettoso dei dettami della legge 108 .
Questo provvedimento è significativo sia perchè mostra una attenzione degli operatori del diritto alla difficile situazione degli esecutati, sia perchè riesce nella sua stesura a rendere chiarezza sul caso in esame rapportandolo ai dettami legislativi.
Ora i miei clienti sono pi√π sereni tranquilli, non sono assediati dal terrore di perdere la casa, e possono riprogettare un futuro e un lavoro che, stante l’ impotenza economica che segue le descritte situazioni di scacco bancario, potranno ridefinire i rapporti di dare-avere con la banca secondo legge, e con riferimenti della legge 108 del 96, in tema di tassi soglia in materia di usura.
Non dimentichiamoci che in caso di usura accertata di un mutuo, i soggetti saranno tenuti a dare alla banca solamente quanto ricevuto in erogazione originaria, senza interessi.
√â importante , si ripete, che il provvedimento reso dal PM di Parma sia steso in modo illuminato, che non lascia speranze infondate per quei casi pretestuosi di attacco alle banche che pur esistono, e continueranno ad esistere, per dare invece tempo di recupero, e attenzione della legge a chi davvero merita questa attenzione, per avere agito verso la banca con fiducia fino a punti stremanti di forza, per poi avere ceduto sotto il macigno degli eccessi di pretese creditorie che dovevano a quel punto essere controllate dall’ organo giudiziario.
Comunque il provvedimento reso a Parma è una speranza per tanti, ancora troppi, quelli che stanno e stavano perendo sotto forze di poteri difficilmente altrimenti contrastabili se non con la forza della luce del diritto e le giuste risposte degli operatori del diritto.
Bene. Si prosegua. La strada è lunga e ancora in salita.
Un po’ di luce si vede, ci sembra una luce intensa, e siamo motivati.
Parma, 5 ottobre 2014
http://www.gazzettadiparma.it/news/parma/221444/Sospetto-d-usura–E-l.html